Note legali
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Registro delle associazioni Zl: VIII-761, numero ZVR 075857630
Amministratore delegato: Astrid Steharnig-Staudinger
Direzione commerciale: Mag. Klaus Hoffmann, MSc
Competenza. Autorità di vigilanza: Comando della Polizia Provinciale di Vienna, Ufficio per le questioni di diritto delle associazioni, delle assemblee e dei media, 1010 Vienna, Schottenring 7-9
Camera di appartenenza: nessuna
Partita IVA: ATU 38158603
Scopo dell'associazione: Promozione dell'Austria come destinazione turistica.
Direzione di base del mezzo: Promozione dell'Austria come destinazione turistica al fine di mantenere ed espandere la competitività dell'Austria come destinazione turistica.
Österreich Werbung fornisce su www.austria.info e sulle sue sottopagine/pagine di atterraggio informazioni su offerte di terzi che possono essere prenotate solo tramite i rispettivi siti web di terzi. In nessun caso diventiamo un partner contrattuale delle offerte turistiche qui presentate.
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(a partire dal 01/02/2021)
1. Validità
L'associazione Österreich Werbung, di seguito denominato Contraente, accetta ordini solo sulla base dei seguenti termini e condizioni. I partner contrattuali o i clienti riconoscono espressamente di aver preso atto di questi termini e condizioni in modo giuridicamente vincolante, in modo che siano diventati parte del contratto. Qualsiasi riferimento del cliente alle proprie “Condizioni generali di contratto” non sarà considerato valido se non concordato separatamente per iscritto. I presenti termini e condizioni possono essere modificati o integrati solo di comune accordo e per iscritto; i termini e le condizioni non modificati rimarranno comunque parte del contratto. Le presenti Condizioni Generali sono vincolanti per tutti gli ordini attuali e futuri del Cliente, anche in assenza di un espresso riferimento ad esse, nella versione applicabile in quel momento.
L'invalidità o l'inefficacia di una parte delle presenti condizioni generali non pregiudica la validità e l'efficacia delle restanti parti. Le disposizioni non valide o inefficaci saranno sostituite da quelle valide che più si avvicinano al loro scopo economico.
2. ordine
Qualsiasi offerta contrattuale indirizzata al Contraente diventa vincolante per quest'ultimo solo dopo l'emissione di un'accettazione scritta dell'offerta da parte degli organi competenti del Contraente. Eventuali modifiche all'ordine apportate dopo l'accettazione dell'ordine stesso richiederanno una conferma scritta da parte dell'Appaltatore per essere valide. Tutte le stime dei costi preparate dall'appaltatore prima di ricevere l'offerta di contratto non sono vincolanti.
L'appaltatore si riserva il diritto di rifiutare gli ordini a propria discrezione. I motivi del rifiuto possono essere, ad esempio: (i) un conflitto dell'ordine con gli interessi economici ed etici dell'appaltatore derivanti dallo statuto dell'appaltatore, (ii) ordini immorali e illegali, (iii) ordini di aziende che non hanno saldato completamente i crediti in sospeso nei confronti dell'appaltatore o quando, per altre ragioni oggettive, l'appaltatore non è in grado di eseguire l'ordine. quando vi sono altri motivi oggettivi per dubitare della loro capacità e volontà di pagare, o quando vi è una violazione delle disposizioni della legge sulla trasparenza della cooperazione e della promozione dei media (MedKF-TG) e il Cliente non apporta alcuna modifica nonostante la richiesta dell'Appaltatore.
3. Condizioni di pagamento e fatturazione
Tutti i prezzi dell'appaltatore sono espressi in euro, IVA esclusa. In caso di servizi divisibili, l'Appaltatore è autorizzato a emettere fatture parziali.
Le fatture dell'Appaltatore devono essere pagate entro 30 giorni dalla fatturazione, senza detrazioni e senza spese, in modo tale che l'Appaltatore possa disporre degli importi della fattura al più tardi entro tale giorno.
In caso di ritardo nel pagamento, l'Appaltatore avrà il diritto di richiedere al Cliente gli interessi di mora a un tasso del 9,2% superiore all'EURIBOR sull'importo non pagato, a meno che il Cliente non dimostri di non essere responsabile del ritardo, nel qual caso gli interessi di mora saranno del 4%. In ogni caso e indipendentemente dalla colpa, in caso di inadempienza da parte del Cliente, l'Appaltatore avrà diritto a richiedere il risarcimento delle spese di sollecito e di riscossione necessarie e adeguate da esso effettivamente sostenute, nonché delle spese legali in conformità alla legge sugli onorari degli avvocati (Rechtsanwaltstarifgesetz) e successive modifiche. Se il Contraente si occupa direttamente del processo di sollecito, ha il diritto di addebitare un importo di 10,90 EUR per ogni sollecito inviato e un importo di 3,70 EUR per ogni trimestre, ma in ogni caso un importo forfettario di 40 EUR, per mantenere il rapporto di debito registrato nel sistema di sollecito del Contraente. Si riserva il diritto di far valere eventuali danni aggiuntivi causati dall'inadempienza.
In caso di pagamenti anticipati da parte dell'Appaltatore a terzi, il Cliente è tenuto a versare un acconto dell'importo corrispondente dopo la presentazione dei documenti di fatturazione. Solo dopo aver ricevuto l'acconto, l'Appaltatore sarà obbligato a effettuare il pagamento anticipato al terzo.
4. Cooperazione del Cliente
Il Committente assiste il Contraente nella fornitura dei servizi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle scadenze e delle date vincolanti. Nella misura in cui ciò sia necessario per la fornitura del servizio, la Committente coopererà nel suo ambito e fornirà le informazioni e i dati pertinenti. La Committente nominerà una persona di contatto competente per l'Appaltatore che sarà responsabile della comunicazione tra l'Appaltatore e la Committente. Un nuovo referente sarà nominato su richiesta motivata dell'Appaltatore.
5. Recesso dal contratto - spese di annullamento
In caso di annullamento fino a 60 giorni di calendario prima della data di inizio della fornitura del servizio, la tassa di annullamento è pari al 25% del compenso concordato, fino a 30 giorni di calendario prima della data della fornitura del servizio il 50% del compenso concordato. In caso di cancellazione successiva, il compenso è dovuto per intero.
6. Date
6.1 Forza maggiore
Si parla di forza maggiore quando il Committente o l'Appaltatore è impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi contrattuali a causa di un evento che sfugge al suo controllo e che non poteva essere previsto o, nella misura in cui era prevedibile, non poteva essere evitato.
I casi di forza maggiore, nella misura in cui soddisfano i requisiti di cui sopra, sono in particolare
i. l'insorgere di malattie infettive su scala epidemica, guerre, sommosse, sabotaggi o terrorismo;
ii. catastrofi naturali quali fulmini, incendi, esplosioni, inondazioni e terremoti;
iii. ordini ufficiali nazionali e/o esteri in relazione alle sottovoci i. e ii;
Le parti contraenti saranno esonerate dall'adempimento dei loro obblighi contrattuali nella misura e per la durata dell'evento di forza maggiore. Se i servizi reciproci devono essere forniti in relazione a una transazione a data fissa, entrambe le parti contraenti sono permanentemente esonerate dai loro obblighi reciproci in caso di forza maggiore. Entrambe le parti contraenti sostengono le proprie spese. I costi sostenuti dal Contraente con terzi in relazione all'ordine in questione prima del verificarsi di tale evento sono a carico del Cliente.
La parte contraente interessata da un evento di forza maggiore deve informare immediatamente e in modo verificabile l'altra parte contraente del verificarsi di un evento di forza maggiore. La durata prevista di tale evento e la misura in cui l'adempimento degli obblighi contrattuali è compromesso devono essere resi noti per quanto possibile. La parte contraente colpita dall'evento di forza maggiore deve compiere ogni ragionevole sforzo per adempiere nuovamente al contratto nel più breve tempo possibile, a meno che l'oggetto del contratto non sia una transazione a data fissa.
Nel caso in cui un evento di forza maggiore interrompa l'adempimento degli obblighi contrattuali per più di 6 settimane, entrambe le parti contraenti avranno il diritto di recedere dal contratto. Se il Cliente annulla il contratto, deve rimborsare all'Appaltatore i costi sostenuti fino all'annullamento del contratto.
Si precisa che nessuna delle parti contraenti può avanzare richieste di risarcimento danni a causa dell'annullamento del contratto o del ritardo nella fornitura dei servizi in caso di forza maggiore.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ad altri eventi straordinari sui quali il contraente non ha alcuna influenza diretta. Si tratta, ad esempio, di interruzioni operative, scioperi, interruzioni del traffico, ecc. Tali circostanze comprendono in ogni caso anche gli eventi che riguardano i subappaltatori dell'appaltatore e altri terzi con cui l'appaltatore intrattiene rapporti commerciali.
6.2 Mancato rispetto del termine di esecuzione per altri motivi.
Se l'Appaltatore non è in grado di rispettare il termine di esecuzione concordato, la Committente gli concederà un ragionevole periodo di tolleranza di almeno 2 settimane, senza che la Committente possa avanzare alcuna pretesa a causa di tale ritardo, a meno che l'Appaltatore non abbia causato tale ritardo per grave negligenza o dolo. Tale termine decorrerà dal ricevimento di una lettera raccomandata di sollecito inviata all'Appaltatore che soddisfi il requisito di cui sopra (fissazione di un termine di tolleranza).
7. Trasmissione dell'ordine
L'Appaltatore ha il diritto di trasmettere l'ordine, in tutto o in parte, a terzi, a condizione che ciò non violi i legittimi interessi della Committente. Il Cliente deve informare il Contraente di tali interessi prima di effettuare l'ordine. In caso di trasferimento di parti significative dell'ordine, il Contraente deve informare il Cliente del trasferimento previsto. Le parti dell'ordine sono considerate significative in questo senso se il loro valore supera almeno la metà dell'ordine totale, per cui il valore totale dell'ordine deve ammontare ad almeno 10.000 EUR per far scattare l'obbligo di fornire informazioni. L'obbligo di informazione si applica anche a quelle parti dell'ordine che sono espressamente indicate come essenziali dal cliente al momento dell'ordine. .
8. Difetto di adempimento del contratto
Il Contraente garantisce il corretto adempimento del contratto. Il periodo di garanzia è di 6 mesi dall'esecuzione dell'ordine. In caso di ordini completi, il periodo di garanzia per le parti dell'ordine decorre dall'esecuzione della rispettiva prestazione parziale. In caso di inadeguata esecuzione dell'ordine (mancata esecuzione, cattiva esecuzione), il Contraente può scegliere se porre rimedio al difetto o farlo riparare, concedere un'adeguata riduzione del prezzo o rimediare al difetto mediante sostituzione. Il Committente è tenuto a comunicare per iscritto all'Appaltatore i difetti che si verificano nell'esecuzione del contratto senza indugio, ma al più tardi entro due settimane dall'esecuzione della prestazione, altrimenti l'Appaltatore perderà il diritto di reclamo e dovrà fornire una motivazione dettagliata dei singoli difetti specifici. Non si applica il § 924 frase 2 ABGB.
9. Risarcimento dei danni e responsabilità del prodotto
Per quanto riguarda le basi di lavoro messe a disposizione dell'Appaltatore dal Committente, quest'ultimo garantisce che i diritti di terzi non siano in conflitto con l'utilizzo delle stesse e il Committente manleva e tiene completamente indenne l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per rivendicazioni di terzi.
Inoltre, il contraente non si assume alcuna responsabilità per l'ammissibilità delle misure pubblicitarie, nella misura in cui il contenuto di queste sia stato scritto o altrimenti creato dal cliente. Il committente dovrà piuttosto verificare o far verificare i requisiti legali pertinenti sotto la propria responsabilità. Se l'illegalità di una misura pubblicitaria scritta o altrimenti creata dal committente dovesse portare a rivendicazioni nei confronti dell'appaltatore, il committente si impegna a indennizzare completamente e a tenere indenne l'appaltatore.
Se il mandatario viene a conoscenza di una violazione delle disposizioni di legge, può richiedere in qualsiasi momento modifiche e integrazioni dell'ordine. Se il Committente rifiuta di apportare modifiche in conformità alle disposizioni di legge, si assume il rischio di mancata esecuzione. Il Committente non avrà diritto a garanzie o risarcimenti, ma dovrà il compenso concordato.
In tutti i casi di risarcimento danni, è esclusa la responsabilità dell'Appaltatore per il risarcimento del mancato guadagno, per i danni conseguenti e per le pretese di terzi, nonché per la negligenza lieve, nella misura in cui ciò sia legalmente consentito. La responsabilità si estingue entro 6 mesi dal momento in cui il Committente è venuto a conoscenza del danno e della parte danneggiante. Se l'Appaltatore esegue l'ordine con l'assistenza di terzi e in questo contesto sorgono richieste di risarcimento danni nei confronti di tali terzi, l'Appaltatore ha il diritto di cedere tali richieste alla Committente. In questo caso, la Committente dovrà dare la precedenza a questi terzi.
10. Proprietà e diritti di utilizzo
Il Cliente avrà solo il diritto non esclusivo di utilizzare tutti i documenti, i materiali, le idee e gli altri servizi forniti per lo scopo e nella misura concordati contrattualmente. Il Committente non è autorizzato a cederli a terzi e, in caso di violazione, sarà tenuto a pagare una penale pari al 50% del valore netto dell'ordine (IVA esclusa), lasciando impregiudicata qualsiasi ulteriore pretesa del Contraente. Le modifiche ai servizi prestati richiedono il consenso del Contraente e di ogni altro autore autorizzato.
11. Invenzioni
Il Contraente ha diritto a tutti i diritti sulle invenzioni e ad altri diritti di proprietà industriale sulle opere e sulle invenzioni dei suoi dipendenti che sono state create da questi ultimi nel corso della fornitura dei servizi.
12. Etichettatura
L'Appaltatore ha il diritto di indicare la propria paternità in tutti i servizi da lui forniti senza che la Committente possa avanzare alcuna pretesa in merito.
13. Riservatezza
A entrambe le parti contraenti è fatto divieto di utilizzare i segreti aziendali e commerciali, nonché le informazioni ricevute dall'altra parte contraente - anche se per caso - sul tipo, sulla portata delle operazioni e sulle attività pratiche, durante o dopo la firma del contratto, o di trasmetterle a terzi.
14. Diritti di proprietà industriale
Il compenso concordato coprirà l'acquisizione dei diritti di proprietà industriale (diritti di design, diritti di marchio, diritti di brevetto, diritti di modello di utilità, diritti di protezione dei semiconduttori, diritti d'autore) nella misura in cui la loro acquisizione sia necessaria al Cliente per utilizzarli in conformità al contratto. Per quanto riguarda tali basi di lavoro messe a disposizione dell'Appaltatore dalla Committente, quest'ultima garantisce che i diritti di terzi non sono in conflitto con l'utilizzo delle stesse e manleva e tiene completamente indenne l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per rivendicazioni di terzi.
L'Appaltatore riceverà solo il diritto non esclusivo di utilizzare tutti i documenti, i materiali, le idee e gli altri servizi forniti dal Cliente per l'esecuzione dell'ordine per lo scopo e nella misura concordati contrattualmente. L'Appaltatore non è autorizzato a trasmetterli a terzi. Tuttavia, la divulgazione è consentita nei limiti della divulgazione dell'ordine in conformità alla clausola 7.
15. Cessione
La cessione dei crediti del Committente nei confronti dell'Appaltatore derivanti dal contratto è possibile solo con l'esplicito consenso scritto dell'Appaltatore.
16. Compensazione
La compensazione con i crediti dell'Appaltatore o l'affermazione di un diritto di ritenzione da parte del Committente è consentita solo se i crediti o il diritto del Committente sono incontestati o sono stati riconosciuti da una sentenza dichiarativa.
17. Luogo di adempimento e giurisdizione
Vienna è concordata come luogo di pagamento e di adempimento, a meno che non sia espressamente indicato diversamente nell'ordine.
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, le parti contraenti concordano che il foro competente è esclusivamente quello del distretto giudiziario di Vienna Innere Stadt.
18. Legge applicabile
Il contratto e le eventuali controversie legali relative alla valida conclusione del contratto sono disciplinati esclusivamente dal diritto austriaco, con esclusione delle norme di conflitto di legge del DPI e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.
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